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CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 16 - |
Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) esercita le sue funzioni:
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Art. 17 - |
Spetta unicamente al Presidente Nazionale presentare domande di contributo. La corrispondenza va registrata in un unico protocollo. |
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Art. 18 - |
Il Presidente Nazionale e i Consiglieri Nazionali rimangono in carica quattro anni. |