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PRESIDENTE NAZIONALE
Art. 15 - |
Il Presidente Nazionale è nominato dall'Assemblea. Egli ha la firma e la rappresentanza del sodalizio in giudizio e nei confronti dei terzi. Dirige l'attività dell'organizzazione stessa e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo Nazionale del quale coordina l'attività fra cui l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale, egli è sostituito dal Vice Presidente Nazionale. |