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SOCI
Art. 26 - |
L'A.S.I.S. comprende le seguenti categorie dei soci:
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Art. 27 - |
I Soci effettivi sono tutti coloro che dai 16 anni in poi con la loro adesione intendono contribuire allo sviluppo dell'attività dell'Associazione e che versano annualmente le quote stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale. |
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Art. 28 - |
I Soci aggregati sono tutti i minori di 16 anni che intendono iniziare una disciplina di scacchi nell'ambito di quelle promosse dall'Associazione. Essi versano annualmente le quote stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale |
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Art. 29 - |
I Soci ordinari devono versare regolarmente la quota annuale associativa entro il 30 novembre. Qualora il pagamento fosse avvenuto dopo il 30 novembre, tale quota sarà aumentata del 20%. |
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Art. 30 - |
I Soci sostenitori versano un contributo volontario annuo (superiore al doppio della quota ordinaria) per il sostenimento dell'Associazione. |
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Art. 31 - |
I Soci onorari sono coloro che hanno acquisito particolari benemerenze civiche o sportive, nonché coloro che hanno ricoperto encomiabilmente incarichi dirigenziali in seno al Consiglio Direttivo Nazionale. Essi non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa. |
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Art. 32 - |
I soci isolati sono quelli che non fanno parte di alcuna società scacchistica. Possono partecipare individualmente a tutti i tornei autorizzati dall'ASIS con la quota aggiuntiva stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale oltre la tassa di iscrizione. |
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Art. 33 - |
Per diventare socio dell'Associazione è necessario fare domanda su apposito modulo. Ai soci è rilasciata una tessera. La quota annuale per i soci effettivi ed aggregati è stabilità dal Consiglio Direttivo Nazionale. |
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Art. 34 - |
I soci minorati dell'udito, che intendono partecipare ai Campionati Nazionali A.S.I.S., devono rispondere ai seguenti requisiti:
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Art. 35 - |
I soci udenti possono partecipare ai tornei "OPEN" A.S.I.S. |
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Art. 36 - |
L'elenco dei soci, sempre aggiornato, dovrà essere esposto nella Sede legale dell'A.S.I.S., affinché tutti ne possano prendere visione. |
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Art. 37 - |
Il socio, chiamato dall'Associazione a competizioni internazionali I.C.S.C., può parteciparvi a condizione che sia in possesso della tessera A.S.I.S. |
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Art. 38 - |
I soci sono tenuti:
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