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DELEGATI REGIONALI
Art. 21 - |
I Delegati Regionali (D.R.) vengono nominati dal Comitato Tecnico Nazionale con l’autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale fra i soci effettivi. L'incarico è onorifico ed ha la durata di due anni, rinnovabili. |
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Art. 22 - |
Le mansioni del Delegato Regionale sono:
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Art. 23 - |
Da parte dei Delegati Regionali possono essere presentate proposte per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale, cui spetta decidere se accettarle o respingerle. |